Le pensioni liquidate con il sistema retributivo o col sistema misto (con prima contribuzione precedente al 1° gennaio 1996), in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate al trattamento minimo quando il loro importo a calcolo è inferiore a questo. Le pensioni liquidate con il sistema contributivo (con prima contribuzione dopo il 31 dicembre 1995) non godono dell’integrazione al minimo; tuttavia, in questi casi, al pensionato può essere attribuita una quota di assegno sociale a condizioni agevolate.
Ai fini del controllo delle condizioni reddituali si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili alla imposta sulle persone fisiche. Non vengono conteggiati come reddito:
Per il diritto all’integrazione, prima si considerano i redditi del titolare in rapporto al limite individuale e poi, se il titolare è coniugato e non ha superato il limite individuale, si considera il totale dei redditi della coppia.
Per il 2020 l’importo del trattamento minimo è di € 515,07.
Per le pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 si considerano solo i redditi del titolare, anche se è coniugato.
Esistono limiti reddituali per il diritto all’integrazione al minimo.
(pensionati.it)