I requisiti minimi di età richiesti per la pensione di vecchiaia sono stati ridefiniti per rendere uniforme l’età di pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. Tale equiparazione dell’età di pensionamento di vecchiaia si è attuata nel 2018. I requisiti anagrafici vengono adeguati con cadenza biennale agli incrementi della speranza di vita.
1) Lavoratrici e lavoratori con contribuzione al 31/12/1995
Per la pensione di vecchiaia occorre aver versato almeno 20 anni di contribuzione e aver cessato l’attività lavorativa dipendente in Italia e all’estero. Tuttavia potranno accedere al pensionamento le lavoratrici e i lavoratori con solo 15 anni di contribuzione se maturati entro il 31 dicembre 1992, o se autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 o se lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione e almeno 10 anni con periodi inferiori alle 52 settimane nell’anno solare.
1 tab. – Pensione di vecchiaia per i lavoratori(uomini e donne) dipendenti privati, pubblici, autonomi
Anno | Incremento speranza di vita (mesi) | Nuova età pensionabile |
2019 – 2020 | 5 | 67 |
2) Lavoratrici e lavoratori con contribuzione esclusivamente dal 01/01/1996
I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 01/01/1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
2 tab. – Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1° gennaio 1996
Anno | Incremento speranza di vita (mesi) | Nuova età pensionabile | Importo minimo di pensione |
2019 – 2020 | 5 | 67 | 1,5 importo pensione sociale |
I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 71 anni se
possiedono almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo di pensione maturato.
Le lavoratrici madri possono anticipare l’età del pensionamento (rispetto a quella indicata in tab. 2 e ai 71 anni appena citati) di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa avere un calcolo più favorevole della pensione.
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La legge di bilancio 2018 ha escluso l’innalzamento dell’età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 ai lavoratori che possiedono almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019-2020.
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale), invece, la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.
Nelle sedi SPI CGIL troverai maggiori informazioni.