La Pensione di Vecchiaia

La pensione di Vecchiaia

 

I requisiti minimi di età richiesti per la pensione di vecchiaia sono stati ridefiniti per rendere uniforme l’età di pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. Tale equiparazione dell’età di pensionamento di vecchiaia si è attuata nel 2018. I requisiti anagrafici vengono adeguati con cadenza biennale agli incrementi della speranza di vita.

1) Lavoratrici e lavoratori con contribuzione al 31/12/1995

Per la pensione di vecchiaia occorre aver versato almeno 20 anni di contribuzione e aver cessato l’attività lavorativa dipendente in Italia e all’estero. Tuttavia potranno accedere al pensionamento le lavoratrici e i lavoratori con solo 15 anni di contribuzione se maturati entro il 31 dicembre 1992, o se autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 o se lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione e  almeno 10 anni con periodi inferiori alle 52 settimane nell’anno solare.

1 tab. –  Pensione di vecchiaia per i lavoratori(uomini e donne) dipendenti privati, pubblici, autonomi

Anno Incremento speranza di vita (mesi) Nuova età pensionabile
2019 – 2020 5 67

 

 

2) Lavoratrici e lavoratori con contribuzione esclusivamente dal 01/01/1996

I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 01/01/1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

2 tab. – Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1° gennaio 1996

Anno Incremento speranza di vita (mesi) Nuova età pensionabile Importo minimo di pensione
2019 – 2020 5 67 1,5 importo pensione sociale

I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 71 anni se
possiedono almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo di pensione maturato.
Le lavoratrici madri possono anticipare l’età del pensionamento (rispetto a quella indicata in tab. 2 e ai 71 anni appena citati) di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa avere un calcolo più favorevole della pensione.

La legge di bilancio 2018 ha escluso l’innalzamento dell’età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 ai lavoratori che possiedono almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019-2020.

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale), invece, la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.

 

Nelle sedi SPI CGIL troverai maggiori informazioni.