In via sperimentale per il triennio 2019-2021 è possibile accedere al trattamento di pensione, in regime contributivo, con almeno 62 anni di età e 38 di contributi ( Gazzetta Ufficiale n. 23 serie generale del 28 gennaio 2019).
La pensione quota 100 non è cumulabile, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Con la Legge di Bilancio 2020 è stata prorogata la possibilità per le donne di accedere in anticipo alla pensione di anzianità con la cosiddetta Opzione donna, ne possono usufruire lavoratrici dipendenti che hanno compiuto 58 anni d’età e le lavoratrici autonome che hanno compiuto 59 anni d’età ed avere maturato almeno 35 anni di contributi utili per la pensione di anzianità. Entrambi i requisiti (di anzianità e contributivi) devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2019. Le lavoratrici dipendenti otterranno la pensione 12 mesi dopo la maturazione di entrambi i requisiti, mentre per le lavoratrici autonome i mesi saranno 18.
L’importo della pensione sarà determinato dal calcolo contributivo.
APE è un’abbreviazione che sta per anticipo pensionistico. In pratica dà la possibilità a chi ha un’età di 63 anni, non è titolare di trattamento pensionistico e non ha diritto a forme di pensione anticipata, di andare in pensione prima rispetto alle condizioni imposte con la legge Fornero. La norma è stata inserita nella legge di stabilità 2017.
Inizialmente l’idea del governo era di prevedere una sola Ape, quella volontaria (cessata il 31.12.2019). Durante la trattativa con i sindacati si è aggiunta un’altra possibilità a costo zero per i lavoratori, l’Ape sociale, anche se a determinate condizioni (disoccupazione, assistenza familiari con grave handicap, riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% o se svolgi una attività gravosa).
L’APE sociale è un’indennità erogata per 12 mesi direttamente dall’Inps, pari alla pensione certificata al momento della richiesta ma in ogni caso non potrà essere superiore a 1.500 euro lordi.
L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.
Il beneficiario dell’Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto (es. pensione anticipata o quota 100).
Nelle sedi SPI CGIL troverai maggiori informazioni.