La pensione ai superstiti (c.d. reversibilità)

È una prestazione erogata, a domanda, in favore dei familiari superstiti del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta).

I superstiti hanno diritto alla pensione solo se il soggetto deceduto era titolare di pensione diretta o era in possesso di almeno quindici anni di contributi oppure di cinque anni di contribuiti di cui però almeno tre negli ultimi cinque.

 

Chi ne ha diritto

  • Il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno di mantenimento
  • Il componente superstite dell’unione civile
  • Il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile.
  • I figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati.
  • I figli che siano minori, inabili o maggiorenni studenti alla data di morte del lavoratore o del pensionato.
  • I nipoti minori (equiparati ai figli) a carico del nonno o della nonna alla data di morte degli stessi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori di età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico dello stesso.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico dello stesso.

(pensionati.it)

 

Per maggiori informazioni vieni a trovarci in una delle nostre sedi o Scrivici una email