Esenzione ticket over 65enni e minori

Chi ha diritto all’esenzione per reddito?

Hanno diritto all’esenzione:

-i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui (codice E01)

-i disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E02)

-i titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (codice E03)

-i titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice E04)

 

I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31/3 di ogni anno.
Fa eccezione il solo caso di esenzione illimitata per gli ultrasessantacinquenni ( E01,E03,E04), purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale.

A livello regionale, anche per l’anno 2018, sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni E90, E91, E92 si applicano ai lavoratori e familiari a carico residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale.

Per beneficiare dell’esenzione E90, E91, E92 per l’anno 2018 è necessario presentare l’autocertificazione e acquisire il relativo attestato, che ha validità fino al 31 dicembre 2018.

Le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell’ISEE, nell’anno 2017, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2018.

 

Hanno diritto all’esenzione E90 E91 E92:

-disoccupati – e familiari a carico – che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod. E90);

-lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo – e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91)

-lavoratori in mobilità – e familiari a carico – iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod. E92).

 

Si precisa, inoltre, che: per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l’applicazione del codice di esenzione E02;

per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato (DPR n.445/2000)

Per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali

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Approfondimento:

Come si calcola il reddito familiare fiscale?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo  familiare nel corso dell’anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati (compresa prima casa).

Inoltre, l’art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.

Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Come si determina il nucleo familiare fiscale?

Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all’anno precedente. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.

Sono considerati a carico:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Sono inoltre individuati quali “altri familiari a carico”, i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:

a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato

b. i discendenti dei figli

c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali

d. i genitori adottivi

e. i generi e le nuore

f. il suocero e la suocera

g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

 

Si può utilizzare l’ISEE per richiedere l’esenzione?

La vigente normativa nazionale, richiede, fra i requisiti di accesso alle esenzioni dal ticket per condizione economica, il non superamento di determinate soglie di reddito del nucleo familiare. Quindi, l’unico parametro utilizzato per la determinazione  della situazione economica familiare ai fini delle esenzioni E01, E02, E03 ed E04 è rappresentato dal criterio reddituale e non dall’ISEE.
Il reddito familiare fiscale è  parametro vincolante anche per le esenzioni regionali E90, E91 ed E92.

 

Cosa si intende per disoccupato?

Pe riconoscere il diritto all’ esenzione con codice E02, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato un’attività di lavoro dipendente per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) e sia iscritto all’Ufficio dell’impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

Per disoccupati con cod E90 si intende un soggetto che sia iscritto nelle liste di disoccupazione con immediata disponibilità all’impiego a seguito di cessazione di lavoro autonomo o dipendente.

 

Cosa si intende per pensionato al minimo?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il “minimo vitale”.

 

Come si attesta il proprio diritto all’esenzione?

In conformità alle disposizioni del DM 11/12/2009, dal 1 dicembre 2011 sono entrate a regime su tutto il territorio regionale le nuove procedure di rilevazione e autocertificazione dell’esenzione in base al reddito.
Il codice di esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino al momento della fruizione della prestazione specialistica o dell’acquisto del farmaco, ma  viene indicata dal medico al momento della prescrizione come risultante dalla banca dati

 

Come viene attirbuito il codice di esenzione per reddito?

Il codice di esenzione per reddito viene individuato da una banca dati che contiene:

i dati forniti il 1 aprile di ogni anno dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps. Tali informazioni si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente e quindi sono relative ai redditi di due anni prima
le autocertificazioni presentate dai cittadini
Per il riconoscimento dell’esenzione la norma stabilisce che sia preso a riferimento il reddito dell’anno precedente.

È opportuno verificare annualmente il codice dell’esenzione presente in banca dati.

I cittadini che risultano esenti in banca dati sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi dell’esenzione se persiste la situazione economica dell’anno precedente e i requisiti non sono decaduti. In caso ci siano variazioni è necessario autocertificare la nuova fascia economica – reddito o ISEE – che determinerà l’importo del ticket spettante.

Coloro che non risultano esenti in banca dati e che ritengano di possedere i requisiti per l’esenzione, possono presentare l’autocertificazione.

La banca dati non include, salvo il caso in cui l’esenzione non sia stata già autocertificata:

i disoccupati e loro familiari a carico (codice E02)
coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento
i nati nell’anno fiscale successivo a quello di riferimento
coloro per i quali non è stato possibile ricostruire il reddito del nucleo familiare
In tutti questi casi è necessario autocertificare l’esenzione.

 

Come è possibile verificare la propria esenzione nella banca dati e autocertificare eventualmente il diritto all’esenzione?

E’ possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria esenzione per reddito E01, E02, E03, E04, E90, E91 ed E92 con la Carta sanitaria Elettronica attivata direttamente online muniti di lettore smart card
In ogni caso è possibile recarsi agli sportelli dell’Azienda Usl di assistenza.

Nel caso non si abbia più diritto all’esenzione è necessario autocertificare la propria fascia reddituale aggiornata utilizzando le stesse modalità indicate sopra per autocertificare l’esenzione

 

Come si può attestare il diritto all’esenzione per un minore?

È possibile autocertificare l’esenzione per reddito E01 per un minore di anni 6 utilizzando la Carta sanitaria elettronica attivata di uno dei due genitori:

direttamente online muniti di lettore smart card
per autocertificare l’esenzione o la fascia di reddito
con la App Smart SST, disponibile per i sistemi Android e iOS
In ogni caso è possibile recarsi agli sportelli dell’Azienda Usl di assistenza.

 

Esistono esenzioni illimitate?

Tutti i cittadini di età superiore a 65 anni in possesso di un attestato di esenzione E01, E03 ed E04, rilasciato a seguito di autocertificazione, con scadenza successiva al 31 marzo 2014, non dovranno rinnovare l’esenzione poiché a questi attestati è riconosciuta validità illimitata, purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale. Se il requisito decade, l’esenzione non è più presente in banca dati.

Gli assistiti sono comunque tenuti ad autocertificare le eventuali variazioni reddituali che comportino la decadenza del diritto all’esenzione (Delibera giunta regionale1066/2013)

 

Quali conseguenze comporta l’eventuale falsa dichiarazione?

Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000,  sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket.

L’eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 316 ter c.p.

 

Cosa succede se si modificano i requisiti per l’esenzione nel corso dell’anno?

I requisiti necessari per avvalersi dell’esenzione per reddito fanno riferimento al reddito e alla composizione del nucleo familiare relativa all’anno precedente, pertanto il diritto all’esenzione non decade se nell’anno in corso si modifica la situazione reddituale o la composizione del nucleo familiare fiscale.

Si ricorda che per le esenzioni E02,E90,E91,E92 lo stato di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità deve sussistere all’atto della prescrizione della prestazione. Se tale requisito è decaduto non si può continuare ad avvalersi dell’esenzione.

I requisiti per l’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione della prestazione o al momento della erogazione?

I requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione specialistica poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all’atto della prescrizione che si rileva il diritto all’esenzione.

Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si fruisce della prestazione, decade il diritto all’esenzione, non si sarà comunque  tenuti al pagamento del ticket.

L’assistito esente che non effettui e non disdica una prenotazione è tenuto al pagamento del ticket?

L’assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d’anticipo la prestazione prenotata, è tenuto al pagamento del ticket della prestazione prenotata anche se esente.

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