Il cittadino disabile con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o cognitivo può richiedere, ai sensi della legge nazionale 13/1989, al Comune di residenza un contributo economico a fondo perduto per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche presenti nella propria abitazione.
Il contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche è calcolato nel modo seguente:
– per la realizzazione delle opere edilizie in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, comprese le spese tecniche, e comunque per un importo massimo di 7.500 euro.
– per l’acquisto e installazione di attrezzature in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo massimo di 10.000 euro.
La richiesta può essere fatta per l’abitazione di residenza, oppure anche per l’abitazione nella quale il cittadino vuole trasferirsi, a patto che si tratti di un edificio già esistente e che il richiedente vi stabilisca la propria residenza anagrafica entro tre mesi dalla comunicazione da parte del Comune dell’ammissione al contributo.
È bene inoltre ricordare che la domanda potrà essere presentata solamente dal disabile o da un familiare che l’ha fiscalmente a carico. Mentre invece il beneficiario del contributo potrà essere anche un altro soggetto che ha sostenuto materialmente la spesa (ad esempio il condominio, tramite l’amministratore, il proprietario dell’appartamento…).
La domanda dovrà necessariamente essere presentata prima dell’inizio dei lavori, al proprio Comune di residenza, di persona all’Ufficio del Protocollo, o per Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio del Protocollo del Comune. Il contributo potrà essere riscosso a lavori conclusi, intorno ai 24 mesi dalla richiesta.
Le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi; dopo, se non liquidate, decadono dalla graduatoria. A ciascun richiedente e per una stessa unità immobiliare può essere concesso un solo contributo.
(disabili.po-net.prato.it)