La L. 431/1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione in base a patti territoriali definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Gli accordi territoriali siglati dai sindacati stabiliscono per ogni zona di Lucca un limite minimo e massimo al mq. per la determinazione dei canoni di locazione ex L. 431/98.
Tali tabelle sono utilizzate da privati e sindacati per stabilire il canone a cui affittare un alloggio in base alla L.431/98.
Attenzione: essendo nella fase conclusiva le trattative per il rinnovo dei patti territoriali, fra alcuni giorni pubblicheremo il nuovo testo. Comunque, ad oggi, i contratti di affitto a canone concordato devono rispettare i criteri di seguito descritti.
Nei patti territoriali relativi al Comune di Lucca, stipulati in data 31/07/2003, il territorio comunale è diviso in 6 zone per le quali è stato fissato un diverso canone di locazione al mq.
Per poter capire in quale zona è ubicata una determinata unità immobiliare si deve fare riferimento al foglio di mappa catastale in cui è rappresentata l’unità immobiliare stessa.
I fogli di mappa catastale del Comune di Lucca (complessivamente 107) sono ripartiti fra le 6 zone previste negli accordi, nel modo seguente:
L’art. 2 dell’accordo stabilisce inoltre tre fasce alle quali corrispondono diversi tipi di unità immobiliari che generano un’ulteriore modulazione del canone di locazione.
Nella sezione “Allegati e documenti” è possibile scaricare le diverse tipologie di contratto e le tabelle per la determinazione del canone di affitto e la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore.
Il Comune di Lucca è esclusivamente depositario degli accordi siglati dai sindacati e non fornisce consulenza. I patti territoriali sono consultabili nella sezione “Allegati e documenti”.
I cittadini interessati possono rivolgersi ai sindacati degli inquilini e dei proprietari che forniscono assistenza per la stipula dei contratti ai loro iscritti.
Agevolazione per il locatore e per l’inquilino
Locatore fra Irpef e cedolare secca
Per l’immobile concesso in locazione, il locatore ha la possibilità di scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l’Irpef), optando per il regime fiscale della “cedolare secca”.
Se questa scelta non è stata fatta, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due seguenti importi:
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Detrazione d’imposta per l’inquilino
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di:
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
(comune.prato.it)