L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Sono previste detrazioni pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, mentre la detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 in poi.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.
L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Inoltre, con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
(agenziaentrate.gov.it)