IMU Montemurlo

Il Comune di Montemurlo con delibera Consiglio Comunale n° 26 del 26/02/2019 relativa all’IMU:

  • Aliquota 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D/LGS 201/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
  • Aliquota 0,76% per abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo stipulato a livello locale : Canone concordato (ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431 del 9/12/1998)
  • Aliquota ordinaria 0,93% per tutti gli altri fabbricati ad eccezione delle abitazioni sfitte
  • Aliquota 1,06% per le unita immobiliari destinate ad abitazioni sfitte ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 431 del 9/12/1998 (immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni)
  • Aliquota 1,06% per le aree edificabili ed i terreni

La base imponibile è ridotta del 50% per una unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle seguenti condizioni:

  • non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01, A/08 e A/09
  • il contratto deve essere registrato.

Sono escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti fattispecie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; viene equiparata ad abitazione principale l’unita’ immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per anziani si intendono le persone con età superiore a 70 anni; per disabili si intendono le persone con invalidità uguale o superiore al 66%.
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

 

Quando e dove si paga

Il versamento dell’imposta dovuta si effettua in due rate:

  •  la prima il 16 giugno (versamento del 50% dell’imposta conteggiata ad aliquote base)
  •  la seconda il 16 dicembre (restante 50% più eventuale conguaglio)

I versamenti potranno essere effettuati tramite modello F24 o bollettino postale reperibile presso Poste Italiane.

 

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