IMU Lucca

Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 21.03.2019 ha approvato le aliquote dell’imposta per l’anno 2019. Le aliquote non subiscono alcuna modifica rispetto a quelle del 2018:

  • abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9:  aliquota pari a 6 per mille e detrazione pari a 200 euro. Si ricorda che dall’anno 2014 non è più prevista la maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
  • immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D: per questa tipologia di immobili l’imposta deve essere versata in parte allo Stato ed in parte al Comune. L’aliquota complessiva è pari all’1,06 % ed è così suddivisa: maggiorazione di aliquota spettante al comune pari allo 0,3 % – quota spettante allo stato aliquota dello 0,76 %;
  • immobili diversi dai precedenti: aliquota ordinaria pari all’1,06 %.

Sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze*, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Nota: * le pertinenze dell’abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.

 

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l’imposta si determina applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.

Sono inoltre previste  aliquote agevolate e altri casi di esenzione o riduzione dell’imposta in situazioni particolari.

Come si versa

  • entro il 16.06.2019 versamento in acconto
  • entro il 16.12.2019 versamento a saldo

Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24.

 

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